Commissione Tributaria Provinciale di Latina, 31 ottobre 2018, n. 1161/05/18.

TRIBUTI IN GENERE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – MANCATA COMUNICAZIONE DELL’ AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA – NOTIFICAZIONE DEL P.V.C. IN ALLEGATO ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO – OMESSA ALLEGAZIONE DI ATTI RICHIAMATI NEL P.V.C. – LEGITTIMITA’ (art. 12, l. 27 luglio 2000, n. 212).

E’ legittimo il provvedimento impositivo adottato dall’Ufficio delle Entrate nei confronti di persona rimasta estranea alla verifica fiscale, allorché il p.v.c. gli sia notificato unitamente all’avviso di accertamento senza l’allegazione di tutti gli atti in esso richiamati (1).

(OMISSIS)

[La ricorrente…] deduceva:

  1. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 commi 2-3-4 l. 27/07/2000 n. 212, in quanto la verifica si è svolta a sua insaputa;
  2. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della l. 27/07/2000 n. 212, in quanto alla ricorrente era stato impedito non solo di essere informata ma anche di prendere parte alle relative operazioni e di formulare le proprie osservazioni;
  3. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 della l. 27/07/2000, n. 212, in quanto non erano stati allegati tutti gli atti richiamati, con la conseguente nullità dell’atto impugnato;

(OMISSIS)

Sempre preliminarmente la Commissione osserva che [la ricorrente] ha preso coscienza sin dall’inizio dei rilievi formulati con l’avviso di accertamento, avendo ricevuto il p.v.c. della Guardia di Finanza. Pertanto la mancata integrazione del contraddittorio preventivo non risulta essere dipesa da mancanza dell’Ufficio ma da circostanza dipendente dalla volontà della [ricorrente]. L’accertamento risulta, quindi, legittimo anche nei suoi confronti.


(1) La vicenda, che la sentenza non si cura di descrivere compiutamente, riguarda un soggetto rimasto totalmente ignaro dell’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza, al quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto di estendere la pretesa impositiva mediante la notifica contestuale dell’avviso di accertamento e del prodromico p.v.c., sulla base delle prove acquisite nel corso dell’indagine. In sede di ricorso è stata pregiudizialmente eccepita la nullità dell’accertamento sotto un triplice profilo: a) per lesione dei diritti che competono al contribuente nella fase di verifica; b) per violazione del diritto di presentare osservazioni al p.v.c. nella fase pre-contenziosa, ai sensi dell’art. 12, comma 7, l. 212/00; c) per la mancata allegazione al p.v.c. di documenti richiamati nell’avviso di accertamento e non altrimenti conosciuti.
Il rigetto di questi motivi di impugnazione si condensa nelle proposizioni sopra riportate. In sostanza, il solo fatto che la contribuente abbia ricevuto copia del p.v.c. sarebbe sufficiente a garantire la perfetta legittimità della pretesa impositiva, e la mancata partecipazione alle operazioni di verifica, la mancata presentazione di osservazioni al p.v.c. notificato insieme con l’avviso di accertamento e la mancata conoscenza dei documenti richiamati nell’atto impositivo e ad esso non allegati sarebbero frutto della volontà del suo destinatario.
E’ arduo comprendere il senso logico e giuridico di simile statuizione, idonea a consolidare prassi amministrative illegittime ed a produrre danni gravissimi ed irreparabili alle persone. Il legislatore ha emanato lo Statuto del Contribuente, proclamando che le sue disposizioni danno attuazione agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario; ma queste norme appaiono prive di effettivo significato in presenza di simili forme di attuazione.